Nell’ambito della vicenda “Nft”, Afue, fallita la trattativa con la società Nft Digital Trust KB, che aveva portato a una formalizzazione per la restituzione del capitale investito dei propri assistiti entro il 30 ottobre 2022 (l’accordo non è stato onorato da NFT), ha depositato tramite gli avv.ti Enrico Conti e Michele Peretto querele collettive per oltre 400 associati presso la Procura di Treviso.
Il 30 Novembre del 2022 Afue procedeva a depositare notizia di reato nei confronti di Nft per i propri assistiti presso
- il consolato italiano in Dubai
- la Polisen svedese.
In Svezia si è anche provveduto a interpellare la Finansinspektionen, la quale ha confermato che NFT Digital Trust KB non è ente autorizzato alla raccolta di denari presso investitori italiani ed esteri.
Al fine di tutelare in pieno i diritti dei propri assistiti Afue ha avviato azioni in sede civile nei confronti di alcune banche depositarie estere (Lituania) presso le quali NFT aveva radicato conti correnti per la raccolta di denaro abusiva.
Allo stesso modo, sono stati citati Exchange presso i quali sono confluiti versamenti in cryptovaluta da parte dei nostri assistiti.
Afue contesta agli enti bancari e agli Exchange (equiparati ad istituti di credito tradizionali) la negligenza nell’osservanza delle normative antiriciclaggio, forte dei precedenti ottenuti nell’ultimo anno, seppur in ambito penale, presso i Tribunali di Napoli Nord e Avellino.
Afue ha inoltre depositato presso la Procura di Milano esposto/denuncia nei confronti di un istituto bancario italiano presso il quale lavora attualmente un consulente finanziario regolarmente iscritto all’Albo dei promotori finanziari tenuto dall’OCF. Si contesta all’ente bancario l’art. 31 comma 3 del t.u.f., per il quale “il soggetto abilitato che conferisce l’incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”. Inoltre in capo all’ ente bancario vi è una responsabilità oggettiva anche indiretta, anche se vi è nesso di occasionalità nell’operato illecito del proprio consulente finanziario.
Afue ed i propri avvocati ritengono l’articolo 31 comma 3 del t.u.f. granitico: centinaia di investitori Nft hanno versato i loro denari credendo che il prodotto finanziario fosse garantito dall’ente bancario italiano per il quale il consulente finanziario lavora ancora adesso. Non è possibile che la banca non sapesse e a nostro avviso ne deve rispondere in termini risarcitori.
Alcuni nostri assistiti sono stati già sentiti a SIT da altra Procura.
I nostri legali tengono infine a sottolineare quanto segue: in seguito all’introduzione della cosiddetta riforma Cartabia, anche il reato di truffa aggravata (danno patrimoniale di rilevante gravità) è diventato punibile a querela della persona offesa/danneggiata: ciò significa che, almeno per tale titolo di reato, non per gli altri reati contestati perseguibili di ufficio (abusivismo finanziario, riciclaggio, associazione ecc…), la persona offese deve sporgere denunzia querela, altrimenti il reato non è e non sarà punibile e punito.
Invitiamo pertanto e come sempre a fare notizia di reato per tutti i reati potenzialmente perseguibili, potenzialmente commessi da chi vi ha indotto a investire nel “progetto Nft” e che dovranno essere accertati dalla Autorità competente (Procura della Repubblica di Treviso) che – lo abbiamo già detto – una volta terminate le indagini, chiuderà il fascicolo.
Si invitano pertanto i danneggiati da Nft a tutelare i propri diritti sporgendo denuncia: il continuo millantare di operazioni di risanamento aziendale finalizzate al risarcimento dei clienti NFT, non ha altro effetto che creare ancora più indecisione nelle vittime, le quali rischiano di perdere la possibilità di tutelarsi, attendendo ulteriore tempo. Afue rimane a disposizione alla email dedicata afuevsnft@gmail.com.